Statuto

Art. 1

Si costituisce un Comitato, denominato Fiordaliso, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

Art. 2

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello della diffusione e divulgazione degli eventi che hanno portato al decesso di Stefano Terranova. Lo scopo è indagare e portare alla luce i fatti sanitari e le vicende giuridiche che hanno consegnato Stefano alla morte, allontanandolo per sempre dalla sua amata famiglia. 

A tal fine intende, come obiettivo di questo Comitato, far sì che nessuna famiglia si senta abbandonata, che nessuna vittima della malasanità venga dimenticata, nella profonda convinzione che la memoria di Uno possa divenire un monito per Centomila, che coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono più dov’erano, ma sono ovunque noi siamo e, soprattutto, ciò che facciamo ad perpetuam rei memoriam. A tal fine il sovrascritto Comitato ha come scopo ultimo e finale la costituzione della Fondazione Stefano Terranova, tramite l’istituzione di una raccolta fondi necessari per la costituzione della Fondazione stessa. Il comitato Fiordaliso si prefigge, inoltre, di pubblicizzare e di diffondere in qualunque modo le finalità sociali della Fondazione.

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quant’altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità. Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Art. 3

Il Comitato è apartitico e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza del fine di lucro, anche indiretto, democraticità della struttura, devoluzione in beneficenza dell’intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione del comitato, elettività, gratuità delle cariche, esclusione dei promotori temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

Art. 4

Il Comitato ha sede in contrada San Carlo, 24/E – 98060 Sant’Angelo di Brolo (Me); mail info@stefanoterranova.com; tel. (+39) 328 4504664; web http://www.stefanoterranova.com. 

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso via mail contenente l’ordine del giorno ed inviato almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

Art. 5

Il Comitato avrà durata fino alla costituzione della Fondazione e si intenderà automaticamente sciolto al raggiungimento dell’obiettivo.

Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l’impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato potrà, previa delibera dei soci, promotori e non, essere prorogato per l’organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi. 

Il Comitato potrà istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività imprenditoriali e finanziarie normalmente ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6

Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Gestione composto dai seguenti Promotori: in qualità di Presidente il sig. Tindaro Terranova, in qualità di Vice Presidente la sig.ra Anna Maria Ceraolo; le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario il sig. Pietro Terranova.

Altre eventuali cariche potranno in seguito essere attribuite dal Comitato stesso il quale potrà avvalersi anche di collaboratori esterni retribuiti. Resta preclusa la possibilità da parte dei componenti del Comitato di trarre un vantaggio economico personale dall’attività svolta.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza gli scaturiscono. Il Presidente provvede all’esecuzione delle delibere del Comitato esecutivo e a tenere i rapporti con gli Enti pubblici e privati e i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato. Nei casi di mancanza o di altra impossibilità temporale del Presidente, le veci di quest’ultimo vengono attribuite al Vice Presidente con tutti i poteri che competono a questi.

La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato. 

Art. 7

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.  

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

La gestione patrimoniale è affidata al Presidente.

Art. 8

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Presidente procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l’approvazione da parte dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

La durata del Comitato è indeterminata e si scioglierà nei seguenti casi: mancanza della pluralità dei promotori; reiterata carenza di fondi; impossibilità di perseguimento dello scopo; concreta assenza del raggiungimento dello scopo.

Art. 9

Il Comitato godrà di piena autonomia e utilizzerà per il conseguimento dei suoi fini, non essendo stato precostituito un preciso piano finanziario di intervento, i fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e di terzi e i fondi raccolti per pubblica sottoscrizione fino alla data del suo scioglimento. Il Presidente, previo accordo con i soci promotori, potrà inoltre concludere accordi aventi natura promo-pubblicitaria in nome e per conto del Comitato stesso e finalizzati alla raccolta dei fondi necessari per il conseguimento dello scopo del Comitato. 

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 10

All’atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione costituenda, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. La qualifica di organizzatori di eventuali eventi o campagne verrà assunta dagli stessi Promotori, come sopra identificati, i quali assumono la gestione dei fondi raccolti, nonché dei loro frutti, per la loro destinazione allo scopo di cui al precedente art. 2.

Art. 12

L’esercizio finanziario ed economico del Comitato ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso e si chiuderà al 31/12/2022 e così i successivi.

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le norme del Codice Civile e quelle delle altre Leggi vigenti.

Art. 14

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto e successive sono a carico del costituito Comitato.